Carta Etica


CARTA ETICA DELLA PROFESSIONI INTELLETTUALI

ART. 1
Il Professionista, gli Ordini e Collegi della Provincia di Modena e i loro rappresentanti riconoscono fra i valori fondanti della professione intellettuale il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alle norme di legge e alle norme etiche per sviluppare qualsiasi forma di controllo e vessazione.
Il professionista adotta quale modello comportamentale la non sottomissione a qualunque forma di estorsione, usura o ad altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali e/o mafiose.
I Consigli degli Ordini o dei Collegi avranno il potere di controllo sui comportamenti dei singoli iscritti anche in caso violazione dei principi della Carta Etica quando questi principi violino anche norme del Codice Deontologico, adottando i conseguenti provvedimenti  sanzionatori. 

ART. 2
Gli Ordini o i Collegi della Provincia di Modena , in persona dei loro rappresentanti, si impegnano a costituire una commissione permanente  che dovrà avere, tra le diverse finalità, quella di confrontarsi e collaborare con altre realtà territoriali  per garantire solidarietà, a chi dovesse risultarne vittima, contro tutte le mafie, nazionali e transnazionali, e contro ogni forma di corruzione.

ART. 3
Il  Professionista, gli Ordini e i Collegi della Provincia di Modena, in persona dei loro rappresentanti, si impegnano a promuovere e partecipare a iniziative, progetti e attività necessarie a contrastare le mafie, nazionali e transnazionali, e contro ogni forma di corruzione.

ART. 4
Il Professionista, gli Ordini o i Collegi della Provincia di Modena, in persona dei  loro rappresentanti, si impegnano a promuovere in tutti gli enti, le amministrazioni locali e i privati cittadini “suggerimenti” legislativi e amministrativi che garantiscano la massima trasparenza negli appalti e nella gestione dei servizi.

ART. 5
Il Professionista gli Ordini o i Collegi della Provincia di Modena, in persona dei loro rappresentanti, si impegnano ad affermare la centralità della scuola, dell’università e delle altre agenzie formative, nella definizione di nuove politiche sociali e di interventi legislativi rispetto a temi fondamentali come la lotta alla criminalità organizzata, l’immigrazione, i diritti umani, il lavoro.

ART. 6
Il Professionista, gli Ordini o i Collegi della   Provincia di Modena, in persona dei  loro rappresentanti, si impegnano a diffondere un sapere nella cittadinanza che valorizzi i giovani professionisti come protagonisti di un processo di educazione permanente alla legalità, alla partecipazione e alla responsabilità.

ART. 7
Il Professionista, gli Ordini e Collegi della  Provincia di Modena, in persona dei loro rappresentanti, si impegnano a promuovere la crescita professionale salvaguardando i principi di sicurezza sul lavoro e contrastando il  “lavoro nero”.

ART. 8
Il professionista, gli Ordini e Collegi della provincia di Modena e i loro rappresentanti si impegnano a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante.

ART. 9
Il Professionista, gli Ordini e i Collegi della Provincia di Modena, in persona dei loro rappresentanti, si impegnano  a chiedere la collaborazione delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni preposte, denunciando direttamente all’Autorità Giudiziaria o in collaborazione con il proprio Ordine e/o Collegio di appartenenza, ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui sono soggetti passivi.
Eventuali condotte omissive saranno considerate non in linea con i principi della presente Carta Etica.

ART. 10
I Consigli degli Ordini o dei Collegi, in applicazione dei rispettivi Codici Deontologici, sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei professionisti iscritti e possono proporre, in casi specifici:
A.     La RADIAZIONE  del professionista nel caso di:
1.      condanna del professionista, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all’articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203)
2.      confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà del professionista.
B.     La sospensione, anche cautelare,  del professionista nel caso di:
1.      emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati
2.      avvio di procedimenti penali a carico del professionista concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misura cautelari personali per tali ipotesi di reato.

ART. 11
Gli Ordini o i Collegi possono valutare l’opportunità di costituirsi parte civile nei processi nei quali sono contestati i reati di cui all’art. 416 bis  a professionisti iscritti all’Albo e che dal loro comportamento ne è derivato un danno a tutta la categoria professionale.

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