CARTA
ETICA DELLA PROFESSIONI INTELLETTUALI
ART. 1
Il Professionista,
gli Ordini e Collegi della Provincia di Modena e i loro rappresentanti
riconoscono fra i valori fondanti della professione intellettuale il rifiuto di
ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno
ricorso a comportamenti contrari alle norme di legge e alle norme etiche per
sviluppare qualsiasi forma di controllo e vessazione.
Il
professionista adotta quale modello comportamentale la non sottomissione a
qualunque forma di estorsione, usura o ad altre tipologie di reato poste in
essere da organizzazioni criminali e/o mafiose.
I Consigli
degli Ordini o dei Collegi avranno il potere di controllo sui comportamenti dei
singoli iscritti anche in caso violazione dei principi della Carta Etica quando
questi principi violino anche norme del Codice Deontologico, adottando i
conseguenti provvedimenti
sanzionatori.
ART. 2
Gli Ordini
o i Collegi della Provincia di Modena , in persona dei loro rappresentanti, si
impegnano a costituire una commissione permanente che dovrà avere, tra le diverse finalità,
quella di confrontarsi e collaborare con altre realtà territoriali per garantire solidarietà, a chi dovesse
risultarne vittima, contro tutte le mafie, nazionali e transnazionali, e contro
ogni forma di corruzione.
ART. 3
Il Professionista, gli Ordini e i Collegi della Provincia
di Modena, in persona dei loro rappresentanti, si impegnano a promuovere e
partecipare a iniziative, progetti e attività necessarie a contrastare le
mafie, nazionali e transnazionali, e contro ogni forma di corruzione.
ART. 4
Il
Professionista, gli Ordini o i Collegi della Provincia di Modena, in persona
dei loro rappresentanti, si impegnano a
promuovere in tutti gli enti, le amministrazioni locali e i privati cittadini “suggerimenti”
legislativi e amministrativi che garantiscano la massima trasparenza negli
appalti e nella gestione dei servizi.
ART. 5
Il
Professionista gli Ordini o i Collegi della Provincia di Modena, in persona dei
loro rappresentanti, si impegnano ad affermare la centralità della scuola,
dell’università e delle altre agenzie formative, nella definizione di nuove
politiche sociali e di interventi legislativi rispetto a temi fondamentali come
la lotta alla criminalità organizzata, l’immigrazione, i diritti umani, il
lavoro.
ART. 6
Il
Professionista,
gli Ordini o i Collegi della Provincia di Modena, in persona dei
loro rappresentanti, si impegnano a diffondere
un sapere nella cittadinanza che valorizzi i giovani professionisti come
protagonisti di un processo di educazione permanente alla legalità, alla
partecipazione e alla responsabilità.
ART. 7
Il Professionista,
gli Ordini e Collegi della Provincia di
Modena, in persona dei loro rappresentanti, si impegnano a promuovere la
crescita professionale salvaguardando i principi di sicurezza sul lavoro e
contrastando il “lavoro nero”.
ART. 8
Il
professionista, gli Ordini e Collegi della provincia di Modena e i loro
rappresentanti si impegnano a considerare la tutela dell’ambiente e la
prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante.
ART. 9
Il Professionista,
gli Ordini e i Collegi della Provincia di Modena, in persona dei loro
rappresentanti, si impegnano a chiedere
la collaborazione delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni preposte,
denunciando direttamente all’Autorità Giudiziaria o in collaborazione con il
proprio Ordine e/o Collegio di appartenenza, ogni episodio di attività
direttamente o indirettamente illegale di cui sono soggetti passivi.
Eventuali
condotte omissive saranno considerate non in linea con i principi della
presente Carta Etica.
ART. 10
I Consigli
degli Ordini o dei Collegi, in applicazione dei rispettivi Codici Deontologici,
sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei
professionisti iscritti e possono proporre, in casi specifici:
A.
La RADIAZIONE del professionista nel caso di:
1.
condanna
del professionista, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui
all’articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice
penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle dette associazioni (art. 7
della legge 12 luglio 1991, n. 203)
2.
confisca,
con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà del professionista.
B.
La
sospensione, anche cautelare, del
professionista nel caso di:
1.
emissione
di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra
indicati
2.
avvio
di procedimenti penali a carico del professionista concernenti la commissione
di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misura cautelari personali
per tali ipotesi di reato.
ART. 11
Gli Ordini
o i Collegi possono valutare l’opportunità di costituirsi parte civile nei
processi nei quali sono contestati i reati di cui all’art. 416 bis a professionisti iscritti all’Albo e che dal
loro comportamento ne è derivato un danno a tutta la categoria professionale.
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